Fascicolo 67557

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Salon Kitty
ANNO
1975
Tipo di revisione: Revisione
Data della domanda: 24/11/1975
Data dell'esito: 02/12/1975
Esito: Respinto

Motivazione:
La II Sezione della Commissione di revisione cinematografica visionato il film [...] sentiti i rappresentanti della produzione, esprime il parere che il film stesso non possa essere ammesso alla visione in pubblico in quanto, pur denunciando le deviazioni e le aberrazioni della dittatura nazista, rappresenta tuttavia, un continuo susseguirsi di ogni sorta di perversioni sessuali.

Tipo di revisione: Appello
Data della domanda: 24/12/1975
Data dell'esito: 21/02/1976
Esito: Condizionato
Modifiche richieste: sì
Divieto ai minori di anni 18
Presenza di materiali giudiziari: 1

Motivazione:
[...] SI è riunita la Commissione di Appello formata dalla riunione delle Sezioni III^ e IV^ per esaminare il film in relazione al ricorso promosso dalla società Coralta Cine.ca, nonché dal regista Tinto Brass [...].

La Commissione visionato il film ascolta, come da richiesta, il produttore dr. Sbariglia ed il regista sig. Tinto Brass, il quale ultimo dichiara..."rimane ferma e qui ripetuta dichiarazione fatta ieri sera in sede di ispezione del film innanzi al Pretore di Roma, giudice dr. Giacobbe, e cioè che allo stato e fino a diversa decisione (anche in relazione alla comparizione delle due copie, quella esibita dalla società produttrice al Pretore e quella sottoposta al visto di censura) che il regista Tinto Brass non intende che il suo film esca dall'inedito. Fermi quindi tutti i diritti personali sull'opera secondo leggi diritto d'autore ed in particolare art. 110 legge diritto autore. Il regista Tinto Brass intende anche far presente che anche la normativa relativa alla revisione dei film è assoggettata al disposto costituzionale che concede franchigie all'opera d'arte e scienza. Tale norma, precisamente quella dell'art. 33 della Costituzione, è norma precettiva che nella gerarchia delle norme costituzionali sopravanza e condiziona anche l'art. 21 della stessa carta costituzionale; di conseguenza la manifestazione di pensiero trova nella ipotesi di opera d'arte e di scienza lo spazio di una assoluta libertà, non condizionabile da chicchessia, anche in nome del buon costume. Il regista ritiene, infine, che il suo film non debba subire tagli o modificazioni di nessun genere, perché ogni intervento di tale tipo ne comprometterebbe l'equilibrio tra forma e contenuto, togliendo al film quegli echi e quelle risonanze anche di "disagio" nei confronti della materia trattata, facendogli quindi perdere quelle ragioni di essere etiche, estetiche e ideologiche in cui si concretizza la moralità stessa dell'opera, trasformandolo in un semplice prodotto di consumo, tranquillizzante e consolatorio, in mera speculazione mercantile, incapace di costringere lo spettatore alla riflessione, allo sdegno, alla indignazione contro un potere privo di ogni motivazione ideale, mercificante e traumatizzante."

Successivamente la Commissione ascolta il dr. Giulio Sbarigia, rappresentante della produzione, il quale fa presente che si rimette alle decisioni della Commissione di revisione cinematografica ritenendo, per lui, non pertinenti le dichiarazioni sopra riportate dal regista signor Brass, in quanto saranno discusse ed esaminate in altra sede.

Tutto ciò premesso la Commissione, ritenuto, a maggioranza, di rivedere il film allo scopo di prendere in considerazione se possano essere suggeriti tagli agli interessati - per consentire l'eventuale concessione del nullaosta di proiezione in pubblico e, in caso positivo, precisare quali - sospende la decisione e stabilisce di fissare una nuova seduta.

[...] si è riunita la Commissione di Appello, costituita dalle Sezioni III e IV al fine di riesaminare il film, secondo quanto dichiarato nella riunione del 3 febbraio scorso. La Commissione revisiona il film, a maggioranza, visto il verbale della seduta precedente, ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 del D.P.R. 11.11.1963 n. 2029 ultimo comma: cioè d'invitare il richiedente del nullaosta a sopprimere alcune scene e sequenze nelle quali si ravvisano offese al buon costume, per la superflua esibizione di organi sessuali e per la eccessiva, particolareggiata insistenza in manifestazioni erotiche di ogni genere. Considerato, al riguardo, che il richiedente - in persona del produttore - si è già dichiarato disposto all'eventuale accettazione di tale invito mentre in questa sede appare giuridicamente irrilevante l'opposizione del regista il quale, se deve essere sentito qualora ne faccia richiesta, a norma [...] non può però identificarsi col destinatario dell'invito stesso, posto che la richiesta del nullaosta va fatta o dal produttore o dall'importatore o dal distributore a norma delle disposizioni citate e dell'art. 1 - 2° comma del D.P.R. citato; considerato, inoltre, che non vi è contraddizione fra l'eventuale riconoscimento del valore morale di un film nel suo complesso e la scelta di avvalersi della suddetta facoltà, perché lo stesso legislatore ipotizza nell'art. 6 - 1° comma della citata legge che un film possa costituire l'offesa al buon costume, che l'ultimo comma della Costituzione vieta e intende prevenire limitatamente a singole scene e sequenze - P Q.M. - sospende l'espressione del parere e invita il richiedente del nullaosta a sopprimere le seguenti scene o sequenze, al fine di ottenere il nulla osta stesso, con divieto, peraltro, ai minori degli anni diciotto:

- 1) eliminazione zoom su attore Steiner nudo.
- 2) soppressione dettaglio uomo nudo sulle scale della piscina.
- 3) soppressione scena soldati che fanno ginnastica.
- 4) soppressione dettaglio uomo nudo che salta alla corda.
- 5) scena dell'orgia: eliminazione, dopo la scelta dei partner, di tutti i piani ravvicinati degli accoppiamenti e dei dettagli degli organi sessuali ad eccezione delle scene relative a Margherita.
- 6) eliminazione della scena della donna posseduta, nella cella, da dietro, da uomo tatuato, salvo breve campo lungo finale.
- 7) eliminazione della scena delle lesbiche, nella cella, dal momento in cui una delle due donne avvicina la testa al sesso dell'altra, sino a quando quest'ultima emette un urlo.
- 8) riduzione della scena del mutilato, nella cella, con soppressione della sequenza in cui la donna si siede sui genitali dell'uomo e sino al momento in cui la macchina da presa ritorna sul viso della donna.
- 9) scena della festa, soppressione delle sequenze dell'uomo e della donna nudi, sul pavimento.
- 10) eliminazione dell'intera scena della donna bionda e dell'uomo italiano che si masturbano.
- 11) soppressione della prima parte della scena della moglie dell'ambasciatore con la sado-masochista.
- 12) scena dell'accoppiamento di Margherita nel gabinetto della stazione: eliminazione del dettaglio dell'uomo che estrae il membro e lo inserisce nella vagina.
- 13) scena del membro di pane: soppressione delle sequenze dal momento immediatamente successivo a quello in cui il membro stesso viene posto tra le gambe della ragazza al momento precedentemente il morso.
- 14) scena della 2° festa: eliminazione del dettaglio dell'uomo che suona la tromba, per 4 inquadrature sino all'uomo che versa champagne sul seno nudo della donna.
- 15) eliminazione delle sequenze della testa della donna con berretto grigio rosso, per 9 inquadrature fino a Kitty che annuncia al can-can.
- 16) scena della sauna: eliminazione dei dettagli dell'attore Berger nudo prima della sua esecuzione.

A questo punto ai sensi del 5 Comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 2029 del 1963, il prof. Neri chiede che vengano messe a verbale le seguenti dichiarazioni: "Il Prof. Neri, contestando i concetti sviluppati a voce e per iscritto dagli interessati a sostegno della domanda di appello, esprime le proprie riserve circa i rapporti di necessità che si pretende di istituire tra la verità storica che investe le atrocità perpetrate dai nazisti tedeschi e la serie delle oscenità, per altro non esenti da convenzionalità, in cui si sostanzia per gran parte il linguaggio del film. In secondo luogo, nei confronti della libertà di fruizione che si pretende di rivendicare in favore dello spettatore adulto, il prof. Neri si permette di evocare la verità dei condizionamenti che ineluttabilmente si determinano nel mondo della produzione e degli scambi, in ordine alla dinamica della offerta e della richiesta delle merci. Infine, considerando che l'osceno e lo scandalo costituiscono il registro stesso sul quale il film risulta prevalentemente ed intenzionalmente costruito, esclude la tesi di un suo possibile recupero attraverso il ricorso alla normale prassi dei "tagli". Pertanto dissente del parere della maggioranza e vota per la conferma del giudizio espresso dalla Commissione di I° grado." Il dr. Agnoletti concorda in linea di massima con le dichiarazioni del prof. Neri. Il prof. Indelicati esprime l'avviso che i tagli proposti dalla maggioranza non siano sufficienti. Il Prof. Sigismondi fa osservare di essere stato favorevole fin dal primo momento, al rilascio del nullaosta senza alcun taglio, fermo restando il divieto per i minori degli anni 18. Si riserva di far conoscere i motivi di tale atteggiamento, in occasione della riunione della Commissione per la verifica dei tagli.

Viene quindi data lettura di una lettera [...] inviata alla Commissione dal regista Tinto Brass.

Successivamente, vengono introdotti i rappresentanti della società produttrice, che dichiarano di accertare l'effettuazione dei tagli stessi.

Successivamente [...] la Commissione riunitasi per accertare la effettuazione dei tagli, preliminarmente dà lettura di una lettera inviata [...] dal regista Tinto Brass al Presidente ed ai componenti della Commissione, con allegata corrispondenza intercorsa tra il regista stesso e la ditta produttrice. Al riguardo, la Commissione fa richiamo alle considerazioni svolte nella seduta del 12.02.1976. Il prof. Sigismondi nel far seguito a quanto preannunciato nella seduta precedente, chiede che sia messa a verbale la seguente dichiarazione: "Il sottoscritto A. Sigismodi, premesso: - a) che segue lo studioso secondo il quale l'opera d'arte è incompatibile con l'osceno; - b) che il film "Salon Kitty" è tale da potersi ricondurre nel concetto di opera d'arte; - c) che quando si è in presenza di un'opera d'arte non è più possibile porsi il quesito se singole parti siano o no essenziali all'opera a fine di poter eseguire o meno tagli, non potendosi la Commissione sostituire all'autore in tale giudizio; - d) che comunque, in concreto, lo stesso criterio di vagliare se alcune parti siano o no essenziali al film è stato abbandonato, in quanto è accaduto che tra i tagli proposti vi è la soppressione di una intera scena (quella della masturbazione) con la conseguente soppressione del concetto, da tale scena espresso, che così è scomparso, dichiara di votare per la concessione del nulla osta al film, senza alcun taglio."
La Commissione, verificati i tagli apportati al film "Salon Kitty" accerta che gli stessi sono stati eseguiti in conformità dei suggerimenti formulati dalla Commissione stessa [...]. Esprime, pertanto, parere favorevole al rilascio del nullaosta di rappresentazione in pubblico con il divieto di visione per i minori degli anni 18, in considerazione delle numerose e dettagliate scene erotiche, molte delle quali rappresentano aspetti patologici di rapporti sessuali, ciò appare controindicato alla sensibilità dei predetti minori. Analogo giudizio la Commissione esprime in ordine alla presentazione del film.
REGISTA
Brass, Tinto

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