| Ultimo tango a Parigi | |
| ANNO 1972 |
Tipo di revisione: Revisione della versione doppiata Data della domanda: 30/10/1972 Data dell'esito: 15/11/1972 Esito: Respinto Presenza di materiali giudiziari: 1 Motivazione: La V Sezione di revisione cinematografica revisionato il film [...] ed ascoltato come da richiesta i rappresentati della ditta interessata esprime parere contrario alla sua proiezione in pubblico. La Commissione, pur riconoscendo l'elevato impegno e gli indiscutibili pregi artistici del film, la cui tematica - incentrata sull'approfondimento di un disperato ed impossibile rapporto di amore odio tra due anormali - non può dirsi particolarmente intesa a compiacenze pornografiche, non può non rilevare con vivo rincrescimento, come la crudezza e la virulenza del dialogo e l'audacia e lo spinto realismo di talune sequenze si risolvano in una indiscutibile offesa a quel buon costume di cui è menzione all'art.6 della legge 21.3.62, n. 161 e nell'art. 21 della Costituzione, offesa, cioè, intesa nel senso di attentato alla pubblica moralità. [...] la Commissione invita il produttore e regista a modificare, nel senso di ridurre sensibilmente la durata (eliminando i particolari scabrosi, pur senza sopprimerle totalmente) la scena del primo amplesso consumato dai due protagonisti all'improvviso, all'impiedi e con foga selvaggia e la scena in cui il protagonista violenta "a posteriori" la ragazza, previo impiego all'uopo del panetto di burro. Li invita, inoltre, ad eliminare, modificandola o sopprimendola la battuta: "mettimi due dita nel culo", pronunciata e seguita da tale operazione, innegabilmente oscena nella sua realizzazione filmica. E poiché l'autore del film si asserisce spiacente di non poter accettare tale invito, ritenendo tali sequenze, nella loro integralità, essenziali nel complesso dell'opera, e tali da non consentire nemmeno l'alleggerimento suggerito, la Commissione esprime parere contrario alla sua proiezione in pubblico [...]. Tipo di revisione: Appello Data della domanda: 29/11/1972 Data dell'esito: 12/12/1972 Esito: Condizionato Modifiche richieste: sì Divieto ai minori di anni 18 Presenza di materiali giudiziari: 1 Trasgressioni al dettato della censura: 1 Motivazione: La Commissione, revisionato il film e sentiti il regista Bertolucci e il produttore Grimaldi, i quali dichiarano di essere disposti ad eseguire i suggerimenti indicati nel verbale di I grado, sospende il giudizio. La Commissione, nuovamente riunitasi [...] revisionate le modifiche apportate, così come descritte nella lettera di impegno dell'11 c.m.; ritenuto che, alla stregua di quanto sopra, una volta adempiuto ai suggerimenti di cui al deliberato di I grado, il film può essere ammesso alla visione in pubblico, ma che esso peraltro, stante il suo contenuto, non appare adatto alla sensibilità dei minori degli anni 18, esprime parere favorevole alla concessione del n.o. di proiezione in pubblico, col divieto per i minori degli anni 18, in riforma del giudizio di primo grado. Tipo di revisione: Revisione della versione doppiata Data della domanda: 21/12/1972 Data dell'esito: 28/02/1973 Esito: Condizionato Divieto ai minori di anni 18 Presenza di materiali giudiziari: 1 Motivazione: La Commissione visiona la pellicola in edizione anglo-francese con sottotitoli italiani e constatato che sono state eliminate le sequenze di cui al verbale della commissione di appello che concesse il nulla osta all'edizione italiana, esprime parere favorevole alla concessione del n.o. di proiezione in pubblico con il divieto per i minori degli anni 18 per i motivi di cui al predetto verbale. |
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REGISTA Bertolucci, Bernardo |
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