Fascicolo 33373

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Il gobbo
ANNO
1960
Tipo di revisione: Revisione
Data della domanda: 05/11/1960
Data dell'esito: 11/11/1960
Esito: Respinto

Motivazione:
Revisionato il film il giorno 10 novembre 1960, la Commissione esprime, a maggioranza, parere contrario alla programmazione in pubblico del film per la presenza: 1) - di scene che costituiscono l'analogia di fatti che la legge prevede come reato. Infatti dall'evidenza che si è data alle finalità umane e sociali che il protagonista vuol raggiungere e frequentemente raggiungere - a mozzo del delitto - discende la formulazione, effettuata pubblica ente, di un giudizio favorevole in ordine ai singoli episodi. (art.3 - lett. C del Regolamento annesso al Decreto 3 settembre 1923 n° 3287); 2) - di scene che possano essere d'incentivo al delitto, in quanto, col mettere in rilievo le dette finalità umane e sociali, si nobilita la figura di un delinquente e si rendono spesso esemplari il suo comportamento e le sue azioni, sì da far ritenere lecito l'uso del delitto stesso, come mezzo spesso addirittura indispensabile e necessario per la riparazione di torti fatti alla comunità od ai singoli individui, e la sostituzione dell'attività del privato, in tale caso illegittima e quindi condannabile, alla potestà punitrice dello Stato, (art.3 - lett. d del citato Regolamento); 3) - di scene offensive del pudore. (art.3 lett. A del su ripetuto Regolamento).
Il Presidente della Commissione esprime, invece, parere favorevole per la proiezione in pubblico, con divieto ai minori degli anni sedici e a condizioni che: 1) - sia sensibilmente ridotta la scena in cui Alvaro butta sul letto Ninetta per violentarla; 2) - sia eliminata la parola "mignotta" pronunciata dal Monco all'indirizzo di Ninetta. La scena, di cui sopra, e la parola da eliminare sono, infatti, da ritenersi offensive del pudore e del buon costume, a termini dell'art. 3 lett. a del Regolamento annesso al Decreto 23 settembre 1923 n° 3287. Il divieto ai minori è motivato dal crudo realismo di numerose scene di violenza, controindicate alla particolare sensibilità dei minori (art. 78 Testo Unico Leggi di P.S.).


Tipo di revisione: Appello
Data della domanda: 12/11/1960
Data dell'esito: 14/11/1960
Esito: Respinto

Motivazione:
La Commissione di revisione cinematografica di II° grado [...] revisionato il film "Il gobbo” e tenuto presente che la Commissione di revisione di prima istanza si è espressa nel modo seguente: "la Commissione esprime parere contrario alla programmazione in pubblico del film per la presenza: 1) - di scene che costituiscono l'apologia di fatti che la legge prevede come reato. Infatti dall'evidenza che si è data alle finalità umane e sociali che il protagonista vuol raggiungere e frequentemente raggiunge - a mezzo del delitto - discende la formulazione, effettuata pubblicamente, di un giudizio favorevole in ordine ai singoli episodi - (art. 3 - lett.c1 del Regolamento annesso al Decreto 23 settembre 1923 n. 3287); 2) - di scene che possano essere d'incentivo al delitto in quanto, col mettere in rilievo le dette finalità umane e sociali, si nobilita la figura da un delinquente e si rendono spesso esemplari il suo comportamento e le sue azioni, si da far ritenere lecito l'uso del delitto stesso, come mezzo spesso addirittura indispensabile e necessario per la riparazione di torti fatti alla comunità od ai singoli individui, e la sostituzione dell'attività del privato, in tale caso illegittima e quindi condannabile, alla potestà punitrice dello Stato. (art.3 - lett. d del citato Regolamento); 3) - di scene offensive del pudore, (art. 3 lett. a del su riferito Regolamento).
Conferma il parere contrario espresso dalla Commissione di Iª istanza considerato anche che il film mette in evidenza sotto una falsa luce di bontà e di umanità un delinquente comune Idealizzandolo e che inoltre il protagonista è falsamente rappresentato come connesso ai valori della resistenza ed ai suoi ideali che invece offende palesemente.


Tipo di revisione: Appello
Data della domanda: 29/11/1960
Data dell'esito: 14/11/1960
Esito: Condizionato
Divieto ai minori di anni 16

Motivazione:
La Commissione di revisione cinematografica di II° grado [...] Effettuata la revisione del film "Il gobbo" e constatato che nella nuova edizione presentata risultano in parte eliminate, in parte largamente modificate o ridotte, le scene che avevano formato oggetto di rilievi e di giudizio negativo da parte della Commissione di revisione di primo grado; Esprime parere favorevole alla proiezione in pubblico del suddetto film, nella attuale edizione, con divieto di visione ai minori di anni sedici, contenendo il film scene non adatte alla sensibilità dei minori stessi (art.78 T.U. delle leggi di P.S.)
REGISTA
Lizzani, Carlo

PAROLE CHIAVE CENSURA

buon costumecriminalitàpudoreResistenza e partigianiturpiloquioviolenzaviolenza sessuale

PAROLE CHIAVE TRAMA

corpo maschilegioventùSeconda Guerra Mondiale