Fascicolo 69484

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Il Casanova di Federico Fellini
ANNO
1976
Tipo di revisione: Revisione
Data della domanda: 29/11/1976
Data dell'esito: 01/12/1976
Esito: Condizionato
Divieto ai minori di anni 18

Motivazione:
[...] la VIII Sezione della Commissione di Revisione Cinematografica, visionato il film ed ascoltato il produttore Dott. Grimaldi, il quale chiede che il film venga ammesso alla proiezione in pubblico con il divieto ai minori degli anni 14 e dichiara che il regista non ritiene di apportare al film eventuali tagli; preso atto che il Prof. Lepore, data l'ora tarda, si è dovuto allontanare prima della fine della proiezione del film; a maggioranza esprime parere favorevole al rilascio del nullaosta di proiezione in pubblico con il divieto ai minori degli anni 18. Considerando che i numerosi rapporti sessuali, sebbene rappresentati in chiave surrealistica e senza esibizione di nudi in forma particolarmente spinta, non consentono in alcun modo di contenere il divieto nei limiti richiesti dal produttore, ma che, d'altra parte, appunto per la rappresentazione volutamente meccanica di detti rapporti e per la mancanza di ogni compiacimento od erotismo, il film non supera il limite del buon costume sì da dover essere vietato o sottoposto a tagli. La minoranza composta dal Prof. Rubini e dal Prof. Sesso è, allo stato dei fatti, per il diniego del nulla osta in quanto per il rilascio del nullaosta ritiene necessari alcuni alleggerimenti di punti culminanti ed insistenti dei rapporti sessuali del protagonista con donne e con bambole. Si dà atto che il Prof. Sesso aveva chiesto il rinvio della delibera ad altra seduta per dar modo (a suo parere) al Prof. Lepore, che si era allontanato all'incirca un quarto d'ora prima del termine della seduta, di partecipare alla decisione.

Tipo di revisione: Appello
Data della domanda: 11/12/1976
Data dell'esito: 22/11/1977
Esito: Condizionato
Divieto ai minori di anni 18
Presenza di materiali giudiziari: 1

Motivazione:
La Commissione, visionato il film, sentito il produttore Dott. Grimaldi, ritiene a maggioranza, di confermare il parere espresso dalla Commissione di primo grado, per le stesse ragioni addotte dalla predetta Commissione, rilevando, in particolare, che alle osservazioni formulate dal ricorrente circa il carattere "pedagogico" del film, può replicarsi che lo stesso sarebbe recepibile soltanto da una ristrettissima minoranza di giovani, intellettualmente e culturalmente evoluti, mentre da altri potrebbero essere colti solo gli aspetti eccitanti di talune scene. Per le considerazioni esposte, la Commissione, a maggioranza, ribadisce il parere favorevole alla programmazione in pubblico del film, con il divieto di visione per i minori degli anni 18.

[segue un verbale successivo al pronunciamento del TAR]

La Commissione, visionato il film e sentito il rappresentante della ditta interessata, avv. Di Maio, a maggioranza, non ravvisa motivi per modificare il giudizio espresso dalla Commissione di I grado al quale integralmente si riporta.
REGISTA
Fellini, Federico

PAROLE CHIAVE CENSURA

atto sessualebuon costumeerotismonuditàsex toys

PAROLE CHIAVE TRAMA

aristocrazia e nobiltàcarceredevianza giovaniledongiovannismogioventùletterati e letteraturasolitudinetruffavecchiaia