| Querelle (Querelle de Brest) | |
| ANNO 1982 |
Tipo di revisione: Revisione della versione doppiata Data della domanda: 30/11/1982 Data dell'esito: 30/12/1982 Esito: Respinto Presenza di materiali giudiziari: 1 Trasgressioni al dettato della censura: 1 Motivazione: Il Presidente Dr. Greco ed il componente prof. Brandi e Chiari, dichiarano che avendo già espresso il parere sul film [...] ricorrono motivi di opportunità a che essi non esprimano un nuovo parere in ordine al film sia pure nell'edizione doppiata. Dichiarano pertanto di astenersi e chiedono che il film sia destinato ad altra Commissione per l'esame. A questo punto la Signora Della Fornace e il prof. [?] non avendo partecipato alla seduta del 17/11/1982, dichiarano la loro disponibilità a visionare il film. La segreteria constata peraltro la mancanza del numero legale dichiara di prendere atto dell'impossibilità di visionare il film. [...] La Commissione dopo aver revisionato il film ha invitato i rappresentanti della società richiedente. Si sono presentati il dott. Alessandro Silvestri, direttore generale della Distribuzione, ed il dott. Paolo D'Aversa, rappresentante della casa produttrice, in espressa delega del presidente Renzo Rossellini. È pure presente il dr Vittorio Capone, direttore commerciale della stessa Società. Il dott. Silvestri chiede che la commissione voglia esprimere parere favorevole eventualmente con il divieto per i minori degli anni 18. Il dott. Silvestri aggiunge che pur mantenendo recisamente ferma la richiesta per tutto il film in modo da non spezzare l'armonia e la coerenza dell'espressione artistica, gradirebbe poter sapere se la Commissione ritiene di poter apportare qualche taglio e discuterne, in quanto una intransigente presa di posizione come atto di acquiescenza al diniego, sottrarrebbe la visione del film ai cittadini. Il dott. D'Aversa si associa integralmente a quanto esposto dal dott. Silvestri. Su domanda del presidente, il dott. Silvestri chiarisce che per prassi ormai acquisita la copia originale con sottotitoli in italiano e la copia doppiata sono da considerarsi due edizioni diverse, come dice lo stesso art. 11 della legge. Dopo ampia discussione la Commissione all'unanimità rileva che il film in data odierna revisionato non è diverso dall'edizione che già è stata esaminata in primo grado ed in grado di appello, in quanto il semplice doppiaggio, peraltro perfettamente identico al testo delle precedenti didascalie non essendo accompagnato dalla sostituzione di parti sceniche o dialogate e quindi non offrendo quei termini inequivoci che indichino un'edizione sostanzialmente diversa da quella già revisionata, non realizza gli estremi richiesti dallo art.11 D.P.R. 11/11/1963 n.2029, per la presentazione per nuovo esame. La Commissione aggiunge che la stessa Società richiedente ha espressamente ammesso con la nota del 29/11/1982 firmata dal Presidente Rossellini che la copia doppiata in tutto conforme alla copia originale con sottotitoli italiani presentata alla revisione in data 5/11/82 e per la quale il nullaosta è stato negato sia dalla Commissione di primo grado sia dalla Commissione di appello. Pertanto ritiene di non poter procedere alla formulazione del giudizio di merito diverso da quello della Sez. VIII in data 17/11/82. |
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REGISTA Fassbinder, Rainer Werner |
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