| Totò che visse due volte | |
| ANNO 1998 |
Tipo di revisione: Revisione Data della domanda: 25/02/1998 Data dell'esito: 03/03/1998 Esito: Respinto Motivazione: La Commissione visiona il film [...] e sente il sig. Rean Mazzone, produttore del film, che afferma che il film ha un linguaggio cinematografico crudo. I personaggi appaiono volgari e tracciano un'umanità disperata priva di valori etici. Il film, a suo avviso, non si presenta provocatorio, e tra l'altro, ha il fine di stimolare un dibattito sulla perdita delle fede e della religiosità in generale. La Commissione a maggioranza esprime parere contrario al rilascio del nullaosta per la visione al pubblico del film per le seguenti motivazioni: a) si ravvisa nel film una rappresentazione spregiudicata di natura psico-patologica riguardante una cultura che non esiste se non nella forzatura deteriore di chi tende a degradare la dignità del popolo siciliano, del nucleo italiano e dell'umanità; b) si ravvisa, inoltre, una palese violazione dell'art. 21 della Costituzione in quanto offensivo del buon costume inteso come insieme delle regole esterne di comportamento che stabiliscono ciò che è socialmente approvato o tollerato specie riguardo alla sfera delle relazioni sessuali tra individui; c) si ravvisa, altresì una palese violazione degli art. 402 e seguenti del Codice Penale, in quanto il film esprime un esplicito atteggiamento di disprezzo verso il sentimento religioso in generale e quello cristiano in particolare, disconoscendo del "sacro" ed alle sue componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di pregio ad esso riconosciute dalla comunità. Difatti il diritto di esprimere opinioni dissacratorie o miscredenti trova un limite non superabile nel rispetto dovuto al sentimento religioso della collettività; d) si sottolinea, infine, lo squallore di scene chiaramente blasfeme e sacrileghe, intrise di degrado morale, di violenza gratuita e di sessualità perversa e disgustose. Il componente Ciuti dissente dal suddetto parere, dichiarando che, a suo parere, il film dovrebbe essere vietato solo ai minori degli anni 18. Non si ravvisano scene di carattere pubblicitario. Tipo di revisione: Appello Data della domanda: 06/03/1998 Data dell'esito: 16/03/1998 Esito: Condizionato Modifiche richieste: sì Divieto ai minori di anni 18 Presenza di materiali giudiziari: 1 Motivazione: La Commissione, visiona il film [...] per il quale la sezione di primo grado non ha concesso il nulla osta per la visione in pubblico. La riunione in data odierna è stata anticipata rispetto a quanto precedentemente stabilito [...]. La Commissione sente l'Avv. Calvi - avvocato della produzione - che ritiene il provvedimento di primo grado giuridicamente astratto e generale con esposizioni di dubbie ammissibilità dal punto di vista amministrativo. Non condivide le affermazioni giuridiche contenute nel predetto provvedimento riferite agli art. 402 e seguenti che non appartengono alla competenza della Commissione. A suo avviso, il vilipendio della religione è improprio, in quanto la Commissione non può sovrapporsi alla maggioranza della comunità e di vietare la libertà di pensiero e di espressione. Chiede, pertanto, l'annullamento della prima sentenza con il rilascio del nullaosta alla visione del film. Il produttore, sig. Rean, conferma le motivazioni esposte nel ricorso. Il regista, sig. Maresco, dopo aver espresso stupore per le motivazioni addotte per respingere il nullaosta condivide le espressioni esposte dall'avv. Calvi. Il Presidente La Cava chiede, come previsto dall'art. 8 del regolamento di esecuzione della legge 161/162, che sia possibile un alleggerimento della scena della sodomizzazione dell'angelo e quella relativa all'amplesso con la statua raffigurante la Madonna. Il regista ritiene che il film debba essere lasciato nella sua versione originale senza apportare alcuna modifica. La Commissione, a maggioranza, esprime il parere che il film possa essere veduto da un pubblico maggiore degli anni 18, in quanto nel suo complesso non offende il buon costume così come inteso dall'art. 21 della Costituzione. Il contenuto del film rappresenta una umanità degradata e disperata, condizionata da una sub-cultura della violenza di carattere mafioso e che è permeato da un pansessualismo ad un rapporto alterato con la religiosità. La valutazione di primo grado relativa al vilipendio alla religione non è competenza della Commissione che ha il solo compito di stabilire se il film è visibile, dovendosi sul punto pronunciarsi autorità giuridica cui spetta per legge la pressione di tali ipotesi. Il suddetto divieto giustificato dalle ripetute scene di rapporti sessuali e di violenza di vario genere che possono turbare la sensibilità di predetti minori. Il presidente La Cava conferma che il film nel suo complesso non offende il sentimento medio del pudore, ma che alcune scene sono talmente intrise di degrado morale ed etico da offendere quei valori che la media delle persone riconoscono come fondamentali, pertanto si dissocia dal parere espresso dalla maggioranza. |
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REGISTI Ciprì, Daniele Maresco, Franco |
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