Fascicolo 46032

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Io la conoscevo bene
ANNO
1964
Tipo di revisione: Revisione
Data della domanda: 08/11/1965
Data dell'esito: 20/11/1965
Esito: Condizionato
Divieto ai minori di anni 18

Motivazione:
La Commissione rilevato nel film sequenze contrarie quali ad esempio la visione iniziale della protagonista, la scena del bacio nella sala del parrucchiere ed il ripetersi di espressioni volgari e triviali che lo rendono inadatto alla particolare sensibilità dei minori, stabilisce che alla proiezione non possono assistere i minori degli anni 18 (diciotto).

Tipo di revisione: Appello
Data della domanda: 25/11/1965
Data dell'esito: 10/12/1965
Esito: Condizionato
Divieto ai minori di anni 18

Motivazione:
Sono stati ascoltati il Dr. Turi Vasile e il regista Mario Pietrangeli nell'interesse della ditta, che ne avevano fatto richiesta, i quali si sono dichiarati disposti ad apportare modifiche alla copia del film. La Commissione, rilevando che anche a tagliare le scene indicate dalla Commissione di I grado ed alleggerendo il linguaggio delle frequenti frasi scurrili, tutta la vicenda, nella sua inscindibile unità, presenta esempi di ambienti e comportamenti del tutto negativi e dannosi alla sensibilità dell'età evolutiva; che oltre alle scene di cui si propone il taglio da parte dei produttori, numerose altre immagini sono contrarie alla decenza; a maggioranza mantiene il divieto di visione per i minori degli anni 18 (diciotto).

Tipo di revisione: Derubricazione per nuovo passaggio in sala
Data della domanda: 21/12/1965
Data dell'esito: 23/12/1965
Esito: Condizionato
Divieto ai minori di anni 18

Motivazione:
La VI Commissione ha revisionato il film il giorno 22 dicembre 1965 ed ha preso atto dei tagli effettuati al film stesso ed illustrati dall'incaricato della Ditta.
Il Presidente fa presente che il film è stato già revisionato dalla VI Commissione il 19.11.1965 e avendo rilevato in esso sequenze conturbanti quale ad esempio la visione iniziale della protyagonista, la scena del bacio nella sala del parrucchiere, ed il ripetersi di espressioni volgari e triviali stabilì che non potevano assistere alla proiezione i minori degli anni 18.
Avverso la decisione della Commissione di I° grado, fuproposto l'appello e la Commissione di II° grado, sentito il produttore ed il regista che si erano dichiarati disposti ad apportare modifiche alla copia del film, rileva che anche a togliere le scene indicate dalla Commissione di I° grado ed alleggerendo il linguaggio delle prequenti frasi scurrili, la vicenda nella sua indivisibile unità presenta esempi di ambiente e comportamento del tutto negativi e dannosi alla sensibilità dei minori, talché mantenne il divieto ai minori degli anni 18.
Ora il film viene presentato in seconda edizione con lo stesso titolo e con alcuni tagli e alleggerimenti del linguaggio e con sostituzione di due scene.
Pare evidente che, stante la decisione della Commissione di II° grado, si è verificata una preclusione che impedisce un riesame del film da parte della Commissione di I° grado, per il tatto che una eventuale modifica di parere, motivata dai tagli effettuati, verrebbe a costituire un giudizio di III° grado, rispetto alla Commissione di II° grado, avverso il quale la legge consente solamente il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.
Il Presidente è pertanto di avviso, e pone a votazione tale questione, che, per effetto della preclusione verificatasi, trattandosi dello stesso film con tagli, debbasi mantenere il divieto alla proiezione ai minori degli anni 18.
La Commissione all'unanimità concorda con il parere del Presidente e pertanto mantiene il divieto ai minori degli anni 18 poiché il film è stato ripresentato con lo stesso titolo e con sostituzione di due scene che non realizzano in termini inequivoci il mutamento sostanziale richiesta dall'art.11 del regolamento.


Tipo di revisione: Appello
Data della domanda: 01/02/1966
Data dell'esito: 17/03/1966
Esito: Condizionato
Divieto ai minori di anni 18

Motivazione:
[...] si è riunita la Commissione di Appello di revisione cinematografica, di cui all'art. 3 delle legge 21.4.1962, n. 161, composta dalla riunione delle Sezioni VII ed VIII, per revisionate il film "Io la conoscevo bene" nella sua seconda edizione, della Marca Ultra Film di nazionalità italiana, in base al ricorso presentato dalla Ditta interessata avverso il deliberato della Commissione di I grado (22.12.1965) con il quale è stato mantenuto il divieto di visione ai minori degli anni 18 poiché il film è stato ripresentato con lo stesso titolo e con la sostituzione di due scene che non realizzano in termini inequivoci il mutamento sostanziale richiesto dall'art. 11 del Regolamento.
Sono presenti nella Commissione di Appello: per la VII^ Sezione: Dott. Giovanni Noccioli (Presidente), Prof. Rocco Sesso, Prof. Iclea Picco, Prof. Rodolfo Nencini, Comm. Pio Pandolfi Alberici, Dott. Giorgio Ponti, Dott. Enzo Natta; per la VIII^ Sezione: Dott. Angelo De Mattia (Presidente), Prof.ssa Giovanna Abete, Prof. Giuseppe Lepore, Prof. Rinaldo Orecchia, Dott. Ugo Chiarelli, Dott. Carmine Cianfarani, Sig. Arturo Gemmiti.
Presiede la Commissione di appello, in base all'art. 3 della legge 21.04.1962, n. 161, il dott. Giovanni Noccioli. Fungono da Segretari il Dott. Gaspare Lucchesi e il Dott. Vincenzo Fralleone.

È stato ascoltato il Signor Ferrari, Mario nell'interesse della Ditta che ne aveva fatto richiesta. La Commissione riveduto il film al fine di controllare se si tratta o meno della medesima opera revisionata in un precedente giudizio, ritenuto che la Commissione di primo grado ha posto ai voti e deciso la questione circa la preclusione a un nuovo giudizio, trattandosi del medesimo film con il medesimo titolo salvo qualche taglio e modifica marginale; poiché indipendentemente dalla previsione dell'art. 11 del regolamento che riguarda altra ipotesi e cioè il caso in cui il film non abbia ottenuto il nulla osta, sussiste anche per la materia in esame il principio di non rinnovare il giudizio per un oggetto già precedentemente valutato con decisione di appello; poiché, nella specie, si tratta del medesimo film e ciò non soltanto perché titolo e stesura sono rimasti intatti ma perché identica è rimasta la vicenda su cui si era già espressa in sede di appello la Commissione, rilevando che anche tagliando alcune scene ed alleggerendo il linguaggio tutta la vicenda su cui si era già espressa in sede di appello la Commissione, rilevando che anche tagliando alcune scene ed alleggerendo il linguaggio tutta la vicenda nella sua inscindibile unità presenta esempi di ambienti e comportamenti del tutto negativi e dannosi alla sensibilità dell'età evolutiva; poiché la vicenda riguarda la amorale condotta di una ragazza in un ambiente corrotto, che la porta al suicidio, è la medesima, e pertanto essa non consente la ripetizione del giudizio nel merito conferma la decisione di I grado, per ciò che concerne la preclusione a decidere, con la conseguenza che rimane valida la decisione emessa nel precedente giudizio di appello, di cui al verbale del 9.12.1965. Del che è verbale.
REGISTA
Pietrangeli, Antonio

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