Fascicolo 50273

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Troppo per vivere... poco per morire
ANNO
1968
Tipo di revisione: Revisione
Data della domanda: 09/11/1967
Data dell'esito: 16/11/1967
Esito: Condizionato
Divieto ai minori di anni 14

Motivazione:
La V^ Sezione della Commissione di Revisione Cinematografica, visionato il film e sentito il rappresentante della Società produttrice che ha dichiarato di non essere disposto ad effettuare tagli, esprime parere favorevole per la concessione del nulla osta di proiezione in pubblico a condizione che ne sia vietata la visione ai minori degli anni 14 per la tematica del film; la sequenza riguardante la donna di colore che adesca l'uomo del banco dei pegni; alcuni primi piani delle donne seminude che appaiono nella sequenza riguardante il salone delle modelle e per le scene di violenza, in modo particolare quella relativa alla collutazione fra il giornalista ed i gangster ed il fotografo ed un gangster.

Tipo di revisione: Appello
Data della domanda: 16/12/1967
Data dell'esito: 17/09/1968
Esito: Condizionato
Divieto ai minori di anni 14

Motivazione:
Il girono 16.1.1968 alle ore 16.30 nella sala di proiezione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo si è riunita la Commissione di appello, formata dalla riunione delle Sezioni VI^ e VII^, per visionare il film italiano dal titolo "Troppo per vivere... Poco per morire" in base al ricorso presentato dalla ditta produttrice avverso il provvedimento adottato dalla Commissione di primo grado, di esclusione dalla visione del film per i minori degli anni 14. La Commissione revisionato il film e sentito il rappresentante della Ditta, il quale si dichiara disposto ad effettuare dei tagli, a maggioranza delibera di confermare il parere espresso dalla Commissione di I^ istanza poichè il film in tutto il suo complesso si presenta nettamente controindicato alla particolare sensibilità dei minori degli anni 14 e ritiene che il film non sia suscettibile di tagli per le numerose e ripetute scene di violenza che permeano l'intera trama del film otre a quelle di carattere sessuale indicate nel parere espresso dalla Commissione di I grado. Il dott. Cianfarani fa presente che a suo avviso la conferma del parere della maggioranza non trova riscontro in nessun precedente analogo in quanto sempre è stata data facoltà al produttore di effettuare qualsiasi taglio, e nel caso specifico poichè in occasione della prima istanza furono richiesti alcuni tagli che il produttore si rifiutò di effettuare, rifiuto questo che portò al divieto per i minori degli anni 14. La Commissione di appello non tenendo conto di quanto espresso dalla Commissione di I° grado e di quanto dichiarato per iscritto nella domanda di appello e confermando successivamente a voce, ha ritenuto di confermare il divieto non tenendo conto che il produttore avrebbe potuto accedere a qualsiasi richiesta di tagli. Per tali motivi il Dr. Cianfarani ritiene che tale decisione possa configurarsi in una riformatio in penis, non ammessa in via amministrativa.
REGISTA
Lupo, Michele

PAROLE CHIAVE CENSURA

modanudità femminileseduzionesessualitàviolenza

PAROLE CHIAVE TRAMA

furti e rapinemodausura