| Hell's Angels on Wheels (Angeli dell'inferno sulle ruote) | |
| ANNO 1967 |
Tipo di revisione: Revisione della versione doppiata Data della domanda: 13/04/1968 Data dell'esito: 19/04/1968 Esito: Respinto Motivazione: Revisionato il film, la IV^ Sezione della Commissione di revisione cinematografica esprime parere contrario alla proiezione in pubblico, in quanto il film appare contrario al buon costume per la descrizione della vita di un gruppo di giovani ispirata alla più spietata violenza, prepotenza, e spregiudicatezza e per le numerose scene di violenza, di lascivia e di disprezzo di ogni forma morale: il ché importa anche la possibilità di un incitamento ed eccitamento alla delinquenza individuale e collettiva. Tipo di revisione: Appello Data della domanda: 03/05/1968 Data dell'esito: 15/05/1968 Esito: Respinto Motivazione: Il giorno 14 maggio 1968 si è riunita la Commissione di appello formata dalle Sezioni riunite V^ e VI^ per revisionre il film "Brutality". La Commissione di revisione di II° grado, dopo aver assistito alla proiezione del film e dopo avere esaminato il ricorso in appello e sentito il rappresentante della ricorrente, delibera, a maggioranza di 7 su 12 componenti, di esprime parere per il rigetto dell'appello e per la conferma del parere contrario al rilascio del nulla osta manifestato dalla Commissione di I° grado. Osserva al riguardo che le censure che vengono mosse sul piano formale al parere della Commissione di primo grado sono giuridicamente irrilevanti, poiché, avendo la Commissione di appello piena competenza in merito, spetta ad essa stabilire in assoluta e completa autonomia, indipendentemente dagli apprezzamenti che all'uopo siano stati fatti dalla Commissione di primo grado, se ricorre nel film offesa al "buon costume”: l'omessa specificazione delle scene e sequenze che concreterebbero tale offesa non costituisce vizio inficiante la validità del parere espresso in primo grado, potendo le eventuali lacune della motivazione essere colmate dalla Commissione di appello. Nel merito le censure della ricorrente appaiono destituite di fondamento. A norma dell’art.6 legge 21 aprile 1962, n. 161 va manifestato parere contrario alla proiezione in pubblico allorquando si ravvisi nel film, sia nel complesso, che in singole scene e sequenze, offesa al "buon costume”, inteso questo ai sensi dell'art.21 Cost. Ora, come la stessa ricorrente riconosce nel suo ricorso "il limite posto alla libertà della espressione umana dell’ 'art. 21 della Costituzione è quello della offeso al buon costuma inteso come offesa all*Honeste vivere secondo la concezione collettive di un popolo in un determinato periodo storico”. Se cosi è non può non riconoscersi offesa ai boni mores in un film che si risolve nella compiaciuta descrizione di un sistema di vita in assoluto contrasto con quelle che sono le regole di vita di un consorzio civile”. Si tratta di una banda di giovani che si comportano con la massima spregiudicatezza, tesi esclusivamente al soddisfacimento degli istinti più. bassi e primordiali: essi trascendono in continuazione ad atti di violenza, gratuita e spietata, per il semplice gusto della sopraffazione, causando persino per puro divertimento la morte di estranei innocenti (l’automobilista fatto precipitare fuori strada), manifestano il più completo disprezzo per l'autorità costituita (vedi le espressioni ripetutamente usate negli incontri con il sergente di Polizia e l'espediente usato per liberare il compagno omicida) e per la società familiare (dichiarazione del capo dei giovani alla ragazza con la quale si è intrattenuto)* . Il film contiene pure, oltre a frequenti battute scurrili di evidente contenuto osceno, anche scene offensive del pudore, quale ad esempio la lunga sequenza dell'orgia, nella quale a parte la pitturazione di parti del corpo delle ragazze della banda, si vedono ripetutamente corpi maschili e femminili avvinghiati fra loro che evidentemente soddisfano i loro impulsi sessuali e quale, in particolare, la scena tra il Poeta e Sheila, in cui quest'ultima lo eccita apertamente, anche con baci spiccatamente lascivi, al rapporto sessuale pur in presenza di altra ragazza. Né vale obiettare che il film rifletterebbe episodi realmente verificatisi, poiché ciò non ne legittima la prelazione al pubblico, specie quando questa, lungi dal risolversi in una denuncia e in una condanna di quel modo di vivere, lo presenta in modo tale da costituire serio incitamento alla delinquenza individuale e collettiva; è significativo al riguardo il comportamento del Poeta che prontamente assimila lo spirito della banda. I componenti Sesso, Cianfarani, Albani Barbieri, e Lucci Chiarissi, per la minoranza, esprimono parare favorevole all’accoglimento del ricorso, ritenendo sufficiente vietare la visione di minori degli anni diciotto, in quanto le scene di violenza di vario genere non costituiscono offesa al buon costume anche inteso nel senso più lato e quindi il negare il nulla osta è In contrasto con l'art.6 della legge 21.4.1962; anche a prescindere da ciò non riscontrano, comunque, nel film istigazione alla delinquenza. L’Avv. Latini esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso con il divieto per i minori di anni diciotto e previo taglio di alcune scene più. crude, in adesione alla proposta formulata nel ricorso. |
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REGISTA Rush, Richard |
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PAROLE CHIAVE CENSURA | |
PAROLE CHIAVE TRAMA | festegioventùmarina, marinai e navimatrimoniomortemotociclettepolizia e altre forze dell’ordinerisseviolenza |