| Io, Emmanuelle | |
| ANNO 1969 |
Tipo di revisione: Revisione Data della domanda: 07/05/1969 Data dell'esito: 13/05/1969 Esito: Respinto Presenza di materiali giudiziari: 1 Trasgressioni al dettato della censura: 1 Motivazione: La VII^ Sezione della Commissione di Rev. Cinematografica, esaminato il film ed ascoltato, come da richiesta, i rappresentanti della ditta interessata, esprime parere contrario alla proiezione in pubblico del film stesso, in quanto esso, per la tematica svolta e le numerose scene di carattere erotico e di nudo, deve ritenersi offensivo del buon costume di cui è menzione nell'art. 6 della legge 21.4.1962; n. 161 e nell'art 21 della Costituzione. Tipo di revisione: Appello Data della domanda: 23/05/1969 Data dell'esito: 01/07/1969 Esito: Respinto Presenza di materiali giudiziari: 1 Trasgressioni al dettato della censura: 1 Motivazione: Il giorno 30 giugno 1969, alle ore 19, nella sala di proiezione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo si é riunita - regolarmente convocata - la Commissione di appello formata dalla riunione delle Sezioni II^ e V^ per esaminare il film di nazionalità italiana, dal titolo "Emmanuelle" d1 produzione Rofima Cinematografica S.r.l., in base al ricorso dell'Amministratore unico dellIa stessa, Dott. Alberto Zaninello avverso il provvedimento di diniego alla visione in pubblico, adottato il 13 maggio 1969 su conforme parere delIa Sezione di I° grado. Sono presenti per la II^ Sezione: Presidente Dott. Alberrto ZEMA, Prof. Carmelo CARBONE, Prof. Leandro CANESTRELLI, Dott. Mario CECCHI GORI, Dott. Angelo LUCANO LAROTONDA, Segretario: Dott. Diego PISCEL. Per la V^ Sezione: Presidente: dott. Alfonso DEL GROSSO, Prof. Mario SINOPOLI, Dott. Vincenzo BUFFOLO, Dott. Ugo CHIARELLI, Segretario: Dott. Vincenzo FRALLEONE. Presiede]a Commissione ai sensi dell'art. 3 della legge, il Dott. Alberto ZEMA. Fungono da Segretari i Dottori Piscel e Fralleone. La Commissione, revisionato integralmente il film, preliminarmente osserva che il Sig. Cesare CANEVARI, in qualità di regista e cointeressato alla produzione della pellicola in argomento, ha fatto pervenire alla Commissione un esposto, nel quale si chiede di sospendere la visione del film, in quanto la Società - da lui rappresentata - ritiene di avere già acquisito il diritto alla programmazione per la scadenza dei termini in relazione all'ultimo comma dell'art. 6 e in relazione all'ultimo comma dell'art. 7 dellIa legge 21.4.1962, n. 161. Lo stesso Sig. CANEVARI - ammesso alla presenza della Commissione ed udito di persona - conferma le sue deduzioni scritte che si allegano al verbale. La Commissione, dato atto di quanto sopra, ritiene che la questione prospettata esuli dai limiti delle sue attribuzioni che si concretano nella visione del film, e nel dare parere in ordine al suo contenuto. Avendo quindi già assistito alla programmazione del film, esprime, a maggioranza, (sei voti per la riconferma del divieto; tre voti per il divieto ai minori degli anni diciotto, con ampi taglia e modifiche di dialogo) il parere che il giudizio negativo, dato dalla Sezione di I° grado, debba essere confermato, in quanto il film presenta insistenti scene di nudo e di erotismo; anche malsano, contrarie al buon costume ai sensi dell'art. 6 delIa legge 21 aprile 1962, n. 161. |
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REGISTA Canevari, Cesare |
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PAROLE CHIAVE CENSURA | |
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