Fascicolo 57861

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La supertestimone
ANNO
1971
Tipo di revisione: Revisione
Data della domanda: 10/03/1971
Data dell'esito: 13/03/1971
Esito: Condizionato
Divieto ai minori di anni 18

Motivazione:
La I Sezione della Commissione di Revisione Cinematografica revisionato il film [...] osserva che ai sensi dell'art 9 del Regolamento [...] devono ritenersi in ogni caso vietate ai minori le opere cinematografiche che pur non costituendo offesa al buon costume [...] contengano battute o gesti volgari o indulgano a comportamenti amorali. Il film in esame realizza in pieno queste due previsioni. In primo luogo sul filo della vicenda - che vuole descrivere lati deteriori della vita (protettori, omosessualità nelle carceri, prostituzione e lenoni, omicidio in detti ambienti) contiene battute volgari e gesti assai volgari. Così tutte quelle, e non sono poche, in cui si accenna a manifestazioni di amori tra detenuti omosessuali, a strumenti particolari di godimento (bambola di plastica). Particolarmente volgare è poi la sequenza che fa intuire l'amore solitario di Marino dopo che la Rosolina (a lui di fronte nel parlatorio delle carceri) si è scoperta il seno. Questa intuizione è chiara inequivoca. La scena è veramente sconcertante in un messaggio filmato. In secondo luogo il film indulge nella descrizione di comportamenti amorali: perché Marino è un protettore che uccide la sua protetta e viene assolto dal reato di omicidio. In definitiva la Commissione, pur considerando la arti espressive dei due protagonisti [...], data l'insistenza con la quale, in tutto l'arco della vicenda, si ripetono battute e gesti volgari, su un contenuto così scabroso specie riguardo alla età evolutiva dei minori, ad unanimità esprime parere favorevole per la proiezione in pubblico con il divieto di visione per i minori degli anni 18.

Tipo di revisione: Appello
Data della domanda: 29/04/1971
Data dell'esito: 03/05/1971
Esito: Condizionato
Modifiche richieste: sì
Divieto ai minori di anni 14

Motivazione:
La Commissione, esaminato il film ed ascoltati i rappresentanti della società distributrice che si dichiarano disposti ad effettuare i seguenti tagli: 1) Riduzione della scena sul parlatorio del carcere tra Tognazzi e la Vitti, limitandola ai momento in cui Tognazzi si avvicina con lo sgabello al tavolo e riprendendola dopo la battuta di Tognazzi: grazie amore; 2) eliminazione della scena della bambola di plastica; 3) eliminazione della scena nel cortile del carcere fra il vecchio soprannominato Salomè e Tognazzi; esprime a maggioranza il parere di concedere il n.o. di proiezione in pubblico con il divieto di visione per i minori degli anni 14, contenendo il film scene a battute volgari tali da ritenersi controindicate alla sensibilità dei suddetti minori. La minoranza composta da [...] esprime invece il parere che al film debba essere confermato il divieto di visione per i minori degli anni 18, in quanto il film per l'argomento trattato e per le numerose scene e battute non è tale da essere ammesso ai minori di tale età.
REGISTA
Giraldi, Franco

PAROLE CHIAVE CENSURA

buon costumecarcerecriminalitàimmoralitàmasturbazionenudità femminileomicidioomosessualitàomosessualità maschileprostituzionescabrositàturpiloquiovolgarità

PAROLE CHIAVE TRAMA

carcereconventi e monastericorteggiamentogioventùgiustizia, processi e istituzioni giudiziariematrimoniomodelli di femminilitàomicidioprostituzionereligione e sentimento religiosoverginitàviolenza sessuale